Art. 617 bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non https://www.avvocatourgente.com/avvocati-parlano-italiano-besancon-francia