La sezione IV del Capo III del titolo XII detta la disciplina penale dei delitti contro la inviolabilità del domicilio tutelato dall’art. 14 della Costituzione che così recita: “Il domicilio è inviolabile. Impar vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla https://socialexpresions.com/story3981840/la-mejor-parte-de-reati-diffamazione-su-internet