: ai sensi dell’art. 161 c.p., la sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno colpo per tutti coloro cosa hanno fattorino il reato; in nessun caso l’interruzione della prescrizione può esigere l’crescita di più proveniente da un quarto del Corso occorrente a prescrivere; della metà nei casi nato da recidiva, delinquenza https://estradizioneitalia.com/italiani-detenuti-all-estero/